Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla necessità di regolamentare le attività di sicurezza privata ausiliaria in determinati settori del vivere comune, quali discoteche, fiere, convegni e altri luoghi di aggregazione, nonché di riconoscere dignità al lavoro di coloro che oramai da molti anni svolgono tali attività.

      Occorre ricordare che la regolamentazione della attività di sicurezza privata ausiliaria, limitata agli istituti di vigilanza, trova un semplice e antiquato cenno nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

      In considerazione del fatto che la sicurezza delle persone è un diritto, anche quando si è in luoghi di divertimento o di aggregazione sociale, è necessario regolamentare le attività di sicurezza privata ausiliaria che possano fornire una valida collaborazione alle Forze dell'ordine, senza usurpare i poteri di queste ultime, uniche titolari nell'esercitare arresti, fermi, perquisizioni, verbali e quanto altro previsto nel nostro ordinamento giuridico.

      La regolamentazione delle attività di sicurezza privata ausiliaria è presente non solo in nazioni europee quali la Gran Bretagna che, dal 2001, con la Private Security Legislation, è all'avanguardia in questo settore, ma anche in Italia che, con l'articolo 2-ter del decreto-legge n. 8 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2007, e con il successivo decreto attuativo del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, ha disciplinato l'impiego degli «steward» negli impianti sportivi.

      Nell'intento di proseguire nella direzione già tracciata dalla recente normativa citata, la presente proposta di legge sostituisce

 

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il titolo IV del menzionato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, prevedendo, nel novellato articolo 133, che le attività di sicurezza ausiliaria possono essere svolte da agenzie private e da soggetti allo scopo destinati, al fine di collaborare con le Forze dell'ordine per la tutela dell'incolumità delle persone nei luoghi di divertimento. I successivi articoli 134, 135 e 136 riconoscono l'esercizio delle attività di sicurezza privata ausiliaria previa licenza del prefetto, determinano la validità temporale di tale licenza e i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per la sua concessione, tra i quali è prevista la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
      È inoltre istituito, all'articolo 135, il comitato regionale di vigilanza sulle agenzie di sicurezza privata (COREVAS) e ne è stabilita la composizione.
      L'articolo 136 indica i compiti del COREVAS, tra i quali emergono la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'aspirante a svolgere mansioni di sicurezza privata, il rilascio dell'attestato di qualifica per i corsi di formazione degli addetti e l'espressione del parere alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo al fine del rilascio della necessaria licenza.

      Poiché coloro che svolgono l'attività regolamentata nella presente proposta di legge sono incaricati di un pubblico servizio, essi devono essere tutelati nello svolgimento delle loro mansioni: a tale fine è stabilita la loro equiparazione ai pubblici ufficiali, qualora uno dei fatti previsti dagli articoli 336, 337, 339 e 340 del codice penale sia commesso nei loro confronti.

      Un'analoga tutela, lo si ricorda, è già riconosciuta agli «steward» negli impianti sportivi dall'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni.
 

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